Disciplinare

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Normativa di Riferimento per l'Etichettatura delle Carni Bovine

L’ etichettatura delle carni bovine è regolamentata da Normative Nazionali e Comunitarie.

Con il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di etichettatura delle carni bovine, si è cercato di dare stabilità al mercato – fortemente penalizzato a seguito della diffusione della BSE (cosiddetta “sindrome della mucca pazza”) - e di recuperare la fiducia dei consumatori attraverso la trasparenza della catena produttiva e commerciale, il rafforzamento dei controlli dell’intera filiera e la diffusione di indicazioni chiare, fondate su criteri oggettivi e verificabili.
La trasparenza del mercato si è oggi concretizzata grazie a norme di garanzia e di qualità che permettono una completa rintracciabilità delle carni bovine, nonché ad un tempestivo ed efficace intervento di ritiro/richiamo del prodotto in caso di potenziale pericolo per la salute umana.

Tutto questo apporta indubbi vantaggi sia al consumatore che al produttore: una maggiore e più corretta informazione per il consumatore finale, nuove regole nei processi dell’intera filiera, maggiori responsabilità per il produttore.
Il Regolamento (CE) 1760/2000, che si articola in tre titoli principali, fornisce indicazioni su:

  • sistemi di identificazione e registrazione dei bovini tramite la banca dati nazionale informatizzata (BDN);
  • sistemi di identificazione dei singoli capi tramite l’ apposizione di marche auricolari, l’ emissione di passaporti individuali e, solo in alcune regioni, impiego di boli endoruminali;
  • norme relative ai sistemi di etichettatura delle carni bovine in base a due modalità: obbligatoria e facoltativa.

Etichettatura Carni Bovine A.PRO.ZOO.

Un sistema efficace di etichettatura presuppone la possibilità di risalire dalle carni etichettate al singolo animale di provenienza.
L’etichetta rappresenta quindi uno strumento fondamentale per la trasparenza delle informazioni per i consumatori e per l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e responsabilità da parte degli operatori di filiera.

Con il D.M. 876 del 16/01/2015 vengono fornite nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) 1760/2000 per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 653/2014.

Campo di Applicazione del Disciplinare

Il Disciplinare della Cooperativa A.PRO.ZOO. si applica alle carni bovine fresche refrigerate.
Tra gli obiettivi dell’Organizzazione c’è la volontà, da parte di tutti gli operatori della filiera, di valorizzare la razza autoctona:

la Podolica, nonché gli incroci derivati e, allo stesso tempo, salvaguardare realtà produttive del territorio calabrese e lucano, anche in aree marginali altrimenti destinate all'abbandono, con vantaggi ambientali e socio-economici per intere comunità. Il Disciplinare si applica in tutte le fasi della filiera, dall’ allevamento degli animali alla commercializzazione delle carni.

Compiti dell'Organizzazione

L’organizzazione provvede a:

  • identificare le carni bovine prodotte nel rispetto del Disciplinare;
  • vigilare sulla produzione e sulla vendita delle carni;

  • garantire la corretta applicazione delle etichette e degli appositi contrassegni sulle carni;
  • gestire la banca dati dei capi destinati al macello, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle ditte di trasporto degli animali vivi e delle carni refrigerate, dei macelli, dei laboratori di sezionamento e lavorazione, dei punti vendita convenzionati.

Come Riconoscere le Carni a Marchio A.PRO.ZOO.

I tecnici incaricati applicano, su ciascuna mezzena il logotipo e il contrassegno identificativi dell’ Organizzazione. Esclusivamente per i soli bovini di razza Podolica, nati, allevati e macellati nella regione Calabria, potrà essere riportato sulla stessa etichetta o in etichetta separata, un ulteriore marchio commerciale, così come previsto dalla circolare MIPAAF n.1 dl 15 febbraio 2008.

Inoltre ad ogni carcassa – identificata ed etichettata - viene allegato il “Documento di Identificazione della Carcassa” emesso dall’Organizzazione e riportante, oltre alle informazioni obbligatorie per legge, anche le informazioni facoltative previste dal Disciplinare quali: ragione sociale dell’ allevatore, marca auricolare del bovino, data di nascita e sesso, categoria commerciale, tipo genetico o razza, data di macellazione, punto vendita di destinazione, ecc. Tutto al fine di favorire la rintracciabilità e rendere il prodotto immediatamente distinguibile dalle carni bovine di altra provenienza.

Compiti dell'Allevatore

I soci della Cooperativa che aderiscono al Disciplinare hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli animali, assicurando in ogni fase di allevamento l’identificazione dei bovini.

Essi devono, tra l’altro:

  • allevare esclusivamente bovini nati in Italia, preferibilmente in Calabria. Per quanto riguarda i bovini di razza Podolica, gli stessi devono essere nati, allevati in Calabria o nelle regioni limitrofe e macellati in Calabria;
  • allevare i bovini - per almeno 120 giorni continuativi precedenti alla macellazione - nella propria azienda;
  • sottoporre la propria produzione all’identificazione con il logotipo od i contrassegni dell’Organizzazione;
  • immettere in allevamento bovini di razza o tipo genetico corrispondenti alle esigenze di mercato rilevate dall’ Organizzazione.

AUTOCONTROLLO

La Cooperativa dispone di un piano di verifiche in autocontrollo che copre tutti i punti previsti dal Disciplinare ed effettua periodicamente – tramite i propri tecnici - attività ispettiva, finalizzata a verificare la conformità ai requisiti cogenti e volontari, presso tutti i soggetti operanti nella filiera.

La nostra sede

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